Art. 3.
(Promozione delle politiche integrate
per la sicurezza).

      1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

          a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

          b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

      2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, e il loro coordinamento nel territorio regionale.